Internet e Licenziamento: superate le 45 ore di navigazione puoi essere licenziato

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Internet e licenziamento con la sentenza n. 14862 del 15 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato da un datore di lavoro nei confronti di un dipendente che aveva abusato per fini personali della connessione internet messa a disposizione sul pc aziendale.

Il datore di lavoro ha dimostrato che il lavoratore si era connesso a fini personali più volte nell’arco di due mesi, restando collegato per un elevato numero di ore, integrando secondo i giudici territoriali un evidente utilizzo indebito dello strumento.

La Corte di Cassazione nel confermare la legittimità del licenziamento ha escluso che i controlli effettuati dall’azienda configurassero controlli a distanza dei lavoratori, essendo esclusivamente volti a individuare comportamenti illeciti da parte del dipendente, idonei a ledere il patrimonio aziendale.

Tale orientamento non è nuovo nell’opinione della Suprema Corte, secondo la quale, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori disciplina le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa e pertanto non si applica ai controlli c.d. difensivi.

La Corte ha escluso altresì la violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole che tutelano la privacy dei dipendenti in quanto il controllo è stato eseguito tramite l’analisi dei dettagli del traffico di connessione. Tali informazioni non costituirebbero, a parere dei giudici, “dati personali” tutelati dal Codice della Privacy non fornendo essi alcuna indicazione personale in merito al dipendente.

La pronuncia si instaura nel solco del consistente orientamento giurisprudenziale in tema di controlli difensivi che esclude l’applicazione della disciplina sui controlli a distanza ogniqualvolta tale controllo è diretto all’individuazione di illeciti commessi dai dipendenti.

In realtà leggendo le varie sentenze, non è affatto chiaro -ad avviso dello scrivente- quando il controllo è da considerarsi difensivo (e quindi lecito) e quando invece vietato. Emerge l’impressione che i Giudici tendano a decidere caso per caso a seconda di chi ritengano abbia ragione nel caso concreto.

Alla luce di ciò è consigliabile l’utilizzo degli strumenti aziendali ai soli fini lavorativi, la materia è infatti ancora così fluida da lasciar spazio ad eccessivi margini di opinabilità.

Per maggiori dettagli contattare l’Avv. Massimo Compagnino linkedin per Media For Health